Il Codice Civile riserva ad alcuni soggetti specificamente identificati, una quota dell’eredità del de cuius; essi vengono definiti legittimari o, più comunemente, eredi necessari.

Semplificando, si può dire che l’eredità si compone di due parti: quella indisponibile, che è destinata ex lege ai legittimari, e quella invece disponibile, che il de cuius è libero di attribuire a proprio piacimento. La ratio di tale previsione normativa è, secondo giurisprudenza, quella di “tradurre in dovere giuridico post mortem il dovere morale di mantenere i più stretti congiunti durante la vita terrena” anche se ciò comporta una compressione della libertà del testatore di disporre dei propri beni.

I legittimari sono il coniuge, i figli e gli ascendenti del de cuius; con il termine figli vanno intesi sia i figli legittimi, che i legittimati e gli adottivi. Occorre poi considerare che gli stessi diritti riconosciuti ai figli, spettano anche ai loro discendenti che vengono alla successione in forza dell’istituto della rappresentazione.

L’individuazione dei legittimari fatta dal legislatore è tassativa; quindi non possono vantare diritti come legittimari coloro che non sono il coniuge, i figli o gli ascendenti del de cuius.

La quota riservata ai legittimari (cosiddetta quota indisponibile) varia in relazione alla loro qualità, al loro numero ed al loro eventuale concorso; nel dettaglio:

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo spetta un terzo del patrimonio ed al coniuge un altro terzo; se i figli sono più di uno, a questi spetta la metà del patrimonio ed al coniuge un quarto.

In mancanza di figli, al coniuge è invece riservata la metà del patrimonio.

In mancanza invece di coniuge, all’unico figlio è destinata la metà del patrimonio; se i figli invece sono più di uno, ad essi spetta la quota di due terzi.

Gli ascendenti hanno diritto alla quota loro riservata solo in caso di mancanza di discendenti; essa è di un terzo del patrimonio, o di un quarto se concorrono con il coniuge.

La posizione del coniuge/legittimario merita qualche ulteriore considerazione: la legge gli riconosce infatti sia il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, che quello di uso sui mobili che la corredano; unico requisito è che la residenza familiare sia di proprietà del de cuius, o in comunione tra i coniugi. A norma dell’art. 548 c.c., al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori riconosciuti al coniuge non separato, a patto però che non gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato.